ZES Unica

A decorrenza dal 1° gennaio 2024 è stata istituita la nuova ZES Unica comprende le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Dal 1° marzo, la struttura di missione ZES è operativa e prevede agevolazioni per investimenti nelle sopraccitate Regioni. Tale manovra prevede la generazione di un credito d’imposta per investimenti fino a 100 mln €.

Agevolazioni

Spese Ammissibili

Il credito d’imposta è calcolato sulla base del costo complessivo dei beni acquistati o degli investimenti immobiliari realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Limite di spesa minimo 200.000€ fino ad un massimo di 100 mln €.
• Saranno previsti i seguenti massimali per le grandi imprese:
1. 40%, per la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia;
2. 30%, per le regioni di Molise, Basilicata e Sardegna;
3. 15%, per le aree dell’Abruzzo che rientrano nella Carta degli aiuti a finalità regionale;
• per le medie imprese 10 punti percentuali in più rispetto alle grandi;
• per le piccole imprese 20 punti percentuali in più rispetto alle grandi.
Per i “grandi progetti” di investimento con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese.

Gli investimenti devono far parte di un programma di “investimento iniziale” secondo il regolamento UE. Possono essere oggetto d’investimento gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2024 se diretti a conseguire almeno uno dei seguenti risultati:
• creazione di nuovo stabilimento
• ampliamento capacità stabilimento esistente
• diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o     servizi non forniti in precedenza
• cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo prodotto/i     interessati dall’investimento nello stabilimento

Rientrano tra gli investimenti:

• acquisto o leasing di attrezzature, acquisto, anche mediante leasing, di   macchinari, impianti e attrezzature, destinati alle strutture produttive già esistenti   o da impiantare all’interno del territorio della ZES;
• investimenti immobiliari, è possibile investire in terreni e nell’acquisto,   realizzazione o ampliamento di immobili che sono strumentali agli investimenti. Il   valore di terreni e immobili non può superare il 50% dell’investimento agevolato.
 in relazione agli immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati   nella struttura produttiva nella quale si realizza il programma di investimenti, il   decreto afferma che sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal   dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un’attività economica.

Rideterminazione del credito d’imposta

È previsto nel rispetto del limite della dotazione di risorse, che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni. Se dopo il 12 luglio (termine presentazione domanda) l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%. Nel caso in cui risulti superiore, l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento direttoriale effettuerà un riparametro della percentuale di credito.

Beneficiari

Aziende di qualsiasi dimensione, incluse quelle che operano nei settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca, dell’acquacoltura, e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, sono idonee a usufruire dei vantaggi offerti dalla ZES Unica. Inoltre, sono inclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti.

Sono esclusi i soggetti operanti nei seguenti settori:

Industria siderurgica, carbonifera e della lignite; Trasporti e relative infrastrutture; Produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia; Infrastrutture energetiche; Banda larga; Settori creditizio, finanziario e assicurativo;

Certificazione e termini presentazione

E’ prevista la certificazione del revisore. Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, infatti, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro dei revisori.
I soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. La fruizione del credito di imposta può avvenire a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento direttoriale e non prima della data di realizzazione dell’investimento.
N.B. Il credito d’imposta Industria 4.0 è cumulabile con il credito generato dagli stessi investimenti in ambito ZES, a patto che non superi la soglia limite degli aiuti.
Il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica non è cumulabile con quello previsto dal Piano Transizione 5.0.