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I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro si configurano come un periodo di apprendimento on the job finalizzato alla conoscenza del mondo del lavoro.
I tirocini non costituiscono rapporto di lavoro e non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. Ciò nonostante, sarà comunque necessario inoltrare la comunicazione obbligatoria mediante la procedura telematica UNILAV in via anticipata.
La disciplina dei tirocini è regolamentata dalla legge nazionale n. 196/1997 (art. 18); dal D.M. 142/1998 e successive modifiche e dai regolamenti regionali

L’apprendistato è un contratto di lavoro subordinato definito a “causa mista”, in cui non vi è solo scambio di lavoro contro retribuzione, ma anche l’obbligo allo svolgimento di un preciso percorso formativo per l’apprendista.
L’apprendistato, infatti, prevede che durante il rapporto di lavoro l’impresa impartisca o faccia impartire all’apprendista una quota oraria annua di formazione al fine del conseguimento della qualificazione professionale, secondo una quota oraria annua. Vi è anche l’obbligo che l’apprendista sia seguito da un tutor aziendale con competenze tecnico professionali adeguate.
A fronte di questo impegno formativo, il datore di lavoro beneficia della riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi e dell'esclusione dell'apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti.

REQUISITI PER ESSERE SOGGETTO OSPITANTE.

Possono ospitare un tirocinio tutti i datori di lavoro pubblici o privati che:

●  sono in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
●  sono in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni.
●  non deve avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio
●  fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non possono ospitare tirocinanti per lo svolgimento di attività equivalenti a quelle del/dei lavoratore/lavoratori licenziato/licenziati nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti
● qualora siano un soggetto ospitante pubblico devono provvedere alla ricerca delle candidature ed alla loro selezione attraverso criteri trasparenti e di evidenza pubblica.