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Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura erogata per favorire le spese di formazione sostenute dalle imprese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in ambito tecnologico, previste dal Piano nazionale transizione 4.0.
Il credito d’imposta è una vera e propria “nuova liquidità” utilizzabile dalle aziende per pagare a compensazione IVA, TASSE e contributi INPS (personali e dei dipendenti). In poche parole, grazie a questo bonus puoi formare i tuoi dipendenti, migliorare dunque le competenze e il valore nella tua azienda e, in cambio, ottenere credito d’imposta con cui risparmiare sulle tasse.
Con Formazione 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:
Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.
Tematiche della Formazione 4.0 ammissibili
Il credito d’imposta Formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, senza distinzione di forma giuridica e settore economico.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Le attività formative possono essere svolte sia internamente attraverso personale dipendente che esternamente attraverso società o enti di formazione.
Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:
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