Il Credito d’imposta formazione 4.0 è una misura erogata per favorire le spese di formazione sostenute dalle imprese, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in ambito tecnologico, previste dal Piano nazionale transizione 4.0. 

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Formazione 4.0: come funziona?

Il credito d’imposta è una vera e propria “nuova liquiditàutilizzabile dalle aziende per pagare a compensazione IVA, TASSE e contributi INPS (personali e dei dipendenti). In poche parole, grazie a questo bonus puoi formare i tuoi dipendenti, migliorare dunque le competenze e il valore nella tua azienda e, in cambio, ottenere credito d’imposta con cui risparmiare sulle tasse.

Con Formazione 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto in misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di € 300.000 per le micro e piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 per le medie imprese
  • 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di € 250.000 le grandi imprese.

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.

Formazione 4.0: le spese ammissibili

Le spese ammissibili in attività di formazione devono essere relative ai costi di:

  • personale dipendente per il tempo occupato nella formazione;
  • personale dipendente che svolga attività di docenza, fino ad un massimo del 30% della retribuzione complessiva annua;
  • indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte presso la sede di un’altra azienda dello stesso gruppo, o per imprese che hanno più sedi operative;
  • i formatori impegnati nell’attività formativa;
  • spese di esercizio: come viaggio, alloggio, materiali e forniture, costo di ammortamento di strumenti e attrezzature relative al progetto di formazione;
  • servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  • spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione;
  • certificazione della documentazione contabile nel limite massimo di € 5.000.

Formazione 4.0: attività di formazione ammesse

Le attività formative dovranno riguardare: vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione.

Tematiche della Formazione 4.0 ammissibili

  • big data e analisi dei dati;
  • cloud e fog computing;
  • cyber security;
  • simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • prototipazione rapida;
  • sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
  • robotica avanzata e collaborativa;
  • interfaccia uomo macchina;
  • manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • internet delle cose e delle macchine;
  • integrazione digitale dei processi aziendali.

Formazione 4.0: a quali aziende è rivolto

Il credito d’imposta Formazione 4.0 è rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, senza distinzione di forma giuridica e settore economico.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Formazione 4.0: modalità di erogazione delle attività formative

Le attività formative possono essere svolte sia internamente attraverso personale dipendente che esternamente attraverso società o enti di formazione.

Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all’impresa si considerano ammissibili solo le attività commissionate a:

  • Soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
  • Università, pubbliche o private, o strutture a esse collegate;
  • Soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
  • Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;
  • ITS.

Formazione 4.0: richiedi una consulenza gratuita

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