Il Piano Transizione 5.0, in complementarità con il Piano Transizione 4.0, si inserisce nell’ambito della più ampia strategia finalizzata a sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese e mette a disposizione delle stesse, nel biennio 2024-2025, 12,7 miliardi di euro.
In particolare, in linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU, Transizione 5.0, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 6,3 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di favorire la trasformazione dei processi produttivi delle imprese, rispondendo alle sfide poste dalle transizioni gemelle, digitale ed energetica.

Finalità

La Misura consiste in un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta proporzionale alla spesa sostenuta per nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati nel biennio 2024-2025.
Il credito di imposta è riconosciuto a condizione che si realizzi una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o, in alternativa, di almeno il 5% del processo interessato dall’investimento. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (Allegati A e B alla Legge 232/2016 ).

Progetti ammessi a finanziamento

Sono ammessi progetti di innovazione, che devono comprendere congiuntamente:
(investimento trainante obbligatorio) Almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dagli allegati A e B del piano Transizione 4.0, che devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Ai fini di questa agevolazione, rientrano tra i beni immateriali anche:
◌ I software (anche gestionali), i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
◌ I software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto A.

• Il conseguimento di una riduzione dei consumi energetici: pari ad almeno il 3% rispetto alla struttura produttiva – oppure – pari ad almeno il 5% rispetto ai processi interessati dall’investimento.


Se, grazie alla realizzazione dell’investimento trainante obbligatorio, viene conseguita la riduzione dei consumi energetici richiesta dalla normativa, sono ammessi all’agevolazione anche in seguenti ulteriori investimenti eventualmente effettuati (investimenti trainati):
• Beni necessari per l’autoproduzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, escluse biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
• Spese per la formazione del personale, finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze in tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Agevolazioni

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.

Gli investimenti in impianti che comprendano i seguenti moduli, concorrono ad una maggiorazione della base di calcolo del credito:
a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5 per cento (+130% del loro costo);
b) moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento (+140% del loro costo);
c) moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento (+150% del loro costo).

Spese ammissibili

• Investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, come previsto nell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


• Investimenti in beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, inclusi software di gestione aziendale, se acquistati nell’ambito di un progetto di innovazione, che comprenda sistemi per il monitoraggio dei consumi energetici e l’efficienza energetica, come previsto nell’Allegato B della legge 11 dicembre 2016, n. 232.


Investimenti per la Produzione di Energia da Fonti Rinnovabili tra cui:
◌ Gruppi di generazione di energia elettrica;
◌ Trasformatori e misuratori dell’energia elettrica necessari per la produzione di energia elettrica;
◌ Impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta o autoconsumata;
◌ Servizi ausiliari di impianto;
◌ Impianti di stoccaggio dell’energia prodotta.

 

Spese di Formazione 5.0:
◌ Spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni, con durata non inferiore a 12 ore ed esame finale con attestazione;
◌ Spese relative ai formatori, ai costi di esercizio (materiali, attrezzature, spese di viaggio) e consulenze connesse al progetto di formazione.

Spese non ammissibili

Beni indicati all’articolo 164, comma 1, del TUIR, come autovetture e altri beni non strumentali all’attività produttiva;
Beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, come stabilito dal decreto del Ministro delle Finanze 31 dicembre 1988;
• Fabbricati e costruzioni.
• Spese di alloggio non strettamente necessarie per il personale in attività formative, salvo quelle minime per il personale con disabilità (art. 8, comma 4).

Beneficiari

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Modalità e termini di presentazione della domanda

Gli investimenti devono essere effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2025. La procedura per l’accesso all’agevolazione è subordinata alla presentazione di una certificazione «Ex ante», attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibile mediante gli investimenti progettati, ed una «Ex post», comprovante l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alla certificazione ex ante.


Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni
Ai sensi dell’art 15, comma 6 del decreto i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono:
• gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
• le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
• gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.

Fruizione e cumulo del credito

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi 10 giorni dalla comunicazione delle imprese beneficiarie all’Agenzia delle entrate da parte del GSE.


Il credito d’imposta è utilizzabile in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.


L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo del credito d’imposta maturato comunicato all’impresa da parte del GSE, pena lo scarto dell’operazione di versamento.


La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto significative modifiche alla disciplina del Piano Transizione 5.0, ampliando l’ambito di applicazione e semplificando le procedure di accesso al beneficio. In particolare, la norma ha esteso le possibilità di cumulo dell’agevolazione, consentendo la cumulabilità con il credito d’imposta ZES e rimuovendo il vincolo di cumulabilità con le sole misure basate su risorse nazionali. È stata pertanto introdotta la possibilità di cumulo con tutte le agevolazioni, incluse quelle finanziate con fondi europei, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.